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Previdenza Sociale - Ricorsi Inps

PREVIDENZA SOCIALE - RICORSI INPS

PREVIDENZA SOCIALE - RICORSI CONTRO L’INPS

Gli Avvocati dello studio Legale Zaccheo hanno maturato un’importante esperienza nel campo della previdenza sociale e assistono i propri clienti nelle procedure per il riconoscimento dell’Invalidità Civile, della Pensione di Invalidità, dello Status di Handicap e per l’ottenimento di ogni beneficio previdenziale, previsto dalla legge. 

Detti riconoscimenti possono essere richiesti mediante un’apposita domanda amministrativa oppure mediante il ricorso all’autorità giudiziaria competente.

E’ sempre più frequente, infatti, che il riconoscimento dell’invalidità civile, dell’Handicap, dell’indennità di frequenza e quella di accompagnamento, vengano negati anche quando siano dovuti.

È possibile, inoltre, che la condizione di handicap o di invalidità sia riconosciuta in misura minore rispetto alle aspettative di chi vi è affetto.

Nell’ambito delle malattie rare accade, non di rado, che il riconoscimento dell’invalidità civile venga negato a causa della mancata conoscenza della patologia.

In tutti questi casi, si rende necessario ricorrere al Giudice competente attraverso l’ausilio di un Avvocato esperto in materia, per far valere le proprie ragioni. 

E’ NECESSARIO RICORRERE AD UN AVVOCATO NEI SEGUENTI CASI   

·     Riconoscimento dell’invalidità civile

·     Assegno di invalidità

·     Riconoscimento dell’Handicap (legge 104/1992)

·     Benefici fiscali ed esenzioni

·     Pensione di invalidità

·     Indennità di accompagnamento

·     Indennità di frequenza

·     Inabilità Lavorativa (IO)

Per saperne di più

GLI INVALIDI CIVILI

Ai sensi della normativa vigente sono considerati MUTILATI e INVALIDI CIVILI i cittadini di età compresa tra i 18 e i 65 anni che abbiano menomazioni congenite e/o acquisite, anche di carattere progressivo (compresi gli irregolari psichici e le insufficienze mentali, derivanti da difetti sensoriali e funzionali), che abbiano una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore a un terzo (33%), determinato da una tabella approvata con decreto del Ministero della Sanità.

E’ considerato invalido civile anche il minore che abbia difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell’età e il cittadino, con più di 65 anni, che abbia difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (art.2 L.118/1971). L’attribuzione dell’invalidità civile in Italia si basa quindi sulla capacità lavorativa e sull’impossibilità di svolgere compiti e funzioni proprie dell’età.

A certificare questa ridotta capacità è il medico dell’INPS, a valutarla è la Commissione ASL (o USL).

Non rientrano tra gli invalidi civili, gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, in quanto per tali cause sono riconosciuti specifici benefici collegati allo svolgimento di un servizio.

L’invalidità civile viene assegnata su base percentuale. Le prestazioni economiche, le esclusioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria (esenzioni da ticket) e tutti gli altri diritti dipendono dalla percentuale che viene attribuita. 

Di seguito uno schema riassuntivo dei benefici previsti dalla Legge per l’INVLIDITA’ CIVILE:

 

·     Fino al 33%: NON INVALIDO – NESSUN RICONOSCIMENTO

·     Dal 34%: ASSISTENZA SANITARIA E AGEVOLAZIONI FISCALI

·     Dal 46%: DIRITTO ALL’ISCRIZIONE NELLE LISTE SPECIALI DEI CENTRI PER L’IMPIEGO

·     Dal 67%: BENEFICI NON ECONOMICI e Diritto all’Esenzione parziale del Ticket sanitario;

·     Dal 74% e fino al 100%: ASSEGNO MENSILE DI INVALIDITA’, concesso alle persone di età compresa tra i 18 e i 65 nel rispetto dei limiti di reddito per usufruirne. Il limite reddituale varia per chi ha un invalidità pari al 100%.

·     100 % INVALIDO CON TOTALE E PERMANENTE INABILITA’ LAVORATIVA: oltre ai punti precedenti, escluso l’assegno mensile, erogazione della PENSIONE DI INABILITA’ nel rispetto dei limiti reddituali ed esenzione anche dei ticket per i farmaci.

·     100 % CON TOTALE E PERMANENTE INABILITA’ LAVORATIVA E IMPOSSIBILITA’ A DEAMBULARE SENZA L’AIUTO PERMANENTE DI UN ACCOMPAGNATORE OPPURE CON NECESSITA’ DI ASSISTENZA CONTINUA: oltre ai benefici dei punti precedenti, INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO indipendentemente dall’età e dai redditi.

 

L’INABILITA’ LAVORATIVA   

La pensione di inabilità è una prestazione economica erogata dall’INPS, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, nessun tipo di mansione, nemmeno a carattere temporaneo.

L’erogazione della pensione di inabilità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, pertanto, per ottenerla è richiesta la cessazione totale di qualsiasi tipo di attività lavorativa.

A CHI SPETTA

Ha diritto alla pensione di inabilità il lavoratore che oltre ad essere invalido al 100% si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dal reddito e dall’età, ma che possieda almeno 5 anni di contributi di cui 3 versati nell’ultimo quinquennio.

L’INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO

L’Indennità di accompagnamento è una prestazione economica concessa dall’INPS, erogata a favore di cittadini invalidi civili totali, a causa di minorazioni fisiche o psichiche, per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure, con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.

A CHI SPETTA

L’indennità di accompagno spetta a tutti i cittadini per i quali è stata accertata la totale invalidità (100%) residenti in forma stabile in Italia, indipendentemente dal reddito personale annuo e dall’età, ma è indispensabile che il richiedente sia incapace di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua.

QUANDO RICORRERE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA

Qualora la domanda amministrativa di riconoscimento del beneficio richiesto venga denegata dall’Ente Previdenziale, è possibile impugnare il verbale delle Commissione concernente il riconoscimento, entro 6 mesi dalla comunicazione, davanti al Giudice competente attraverso l’ausilio di un Avvocato specializzato in materia.

Per tutte le controversie in cui si intenda far valere diritti “in materia di invalidità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità” il ricorrente, infatti, tramite un Avvocato deve proporre al Giudice istanza di accertamento tecnico preventivo per la verifica preliminare delle condizioni sanitarie del soggetto, al fine di valutare la legittimità della pretesa.